Ott 8

ABUSO DI DIRITTO: DEPENALIZZAZIONE RETROATTIVA

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E’ stata pronunciata la prima sentenza di Cassazione Penale a seguito della depenalizzazione dell’elusione fiscale (o abuso del diritto) operata dal recente d.lgs. 128/2015.
Si tratta della pronuncia n. 40272 dello scorso 7 ottobre che ha assolto (perché il fatto non costituisce più reato) un imprenditore che aveva ottenuto un risparmio di imposta mediante un prestito di titoli azionari, così riconoscendo per la prima volta la retroattività della recente depenalizzazione.
Il d. lgs. 128/2015 ha inserito nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), il nuovo articolo 10-bis, rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”.
Il comma 1 del nuovo articolo contiene una sintetica, ma completa definizione di abuso del diritto ed elusione fiscale, in base alla quale “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. Tre, quindi, sono i presupposti per la sussistenza dell’abuso: assenza di sostanza economica dell’operazione, realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, la circostanza che l’indebito vantaggio fiscale è l’effetto essenziale dell’operazione.
Le operazioni abusive non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi, determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto delle medesime operazioni. In altri termini, i negozi giuridici posti in essere per effetto della condotta abusiva non sono nulli, ma solo inefficaci ai fini tributari.
Il comma 2 chiarisce che sono operazioni prive di sostanza economica “i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”. Si considerano vantaggi fiscali indebiti “i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario” (sia delle norme interne sia di quelle sovranazionali aventi efficacia nell’ordinamento interno).
In base al comma 3, invece, non possono in ogni caso essere ritenute abusive “le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche dettate da esigenze di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente”.
L’elusione fiscale potrà d’ora in avanti venire perseguita solo come illecito amministrativo.