Nov 4

ADDIO AD EQUITALIA

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Nel decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017 sono state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia, le nuove norme per combattere l’evasione che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello spesometro annuale, la riapertura della voluntary disclosure per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.
A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal Registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
Dalla data, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all’Agenzia delle entrate sarà svolto dall’ente pubblico economico denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione», che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il nuovo ente subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.
Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, si compie il completo ritorno della riscossione in mano pubblica, con l’INPS che viene estromesso mediante l’acquisto delle azioni di Equitalia sempre a cura dell’Agenzia delle Entrate-
Scompare anche la società Equitalia Giustizia S.p.A., società preposta alla gestione delle somme sequestrate, le cui azioni vengono acquisite, a titolo gratuito, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (art. 3, comma 1).
Con deliberazione, che dovrà essere adottata entro il 1° giugno 2017, gli Enti locali potranno continuare ad avvalersi, per sè e per le società da essi partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali potranno deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale (art. 2, commi 2 e 3).