Il Consiglio dei ministri riunitosi lo scorso 28 aprile 2017 ha approvato, in via definitiva, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla disciplina di funzionamento del collegio arbitrale che dovrà decidere in merito all’erogazione delle prestazioni in favore degli investitori che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati nelle banche in liquidazione (Banca delle Marche; Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio; Cassa di Risparmio di Ferrara; Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti). Tali prestazioni saranno a carico del fondo di solidarietà istituito dalla stessa legge di stabilità 2016 e alimentato dal fondo interbancario a tutela dei depositi bancari.
Come si legge nel comunicato stampa del Governo di seguito espressamente riportato, si tratta, in pratica, della modalità alternativa a quella dell’indennizzo forfettario che già consente l’accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di indennizzo agli investitori: coloro che non abbiano aderito a tale rimedio “semplificato”, potranno rivolgersi al collegio arbitrale per ottenere il riconoscimento del ristoro del pregiudizio subito dall’investitore subordinatamente all’accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico della Finanza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione ed al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.
Il collegio arbitrale, nominato con DPCM, è costituito da un presidente, che si è ritenuto di individuare nella persona del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013.
Il testo del decreto, a seguito delle modifiche legislative intervenute, è stato integrato estendendo la definizione di investitore, che consente il ricorso alla procedura arbitrale, al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
Sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Mag 3