Giu 30

APPROVATO IL NUOVO DECRETO “SALVA BANCHE”

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Il 29 giugno 2016 la Camera ha definitivamente approvato la conversione in legge del c.d. nuovo decreto “salva banche” (decreto legge n. 59/2016).
Nel testo approvato in via definitiva i risparmiatori coinvolti nel crac delle quattro banche (Banca Etruria, CariChieti, Banca Marche e CariFerrara) risolte dal governo trovano indicate la modalità e i criteri per ottenere fino all’80% di quanto perduto, investendo nelle obbligazioni dei quattro istituti. Nel corso dei mesi di discussione del decreto sono state inserite alcune modifiche. Tra le altre: la condizione da parte dell’obbligazionista di avere un reddito complessivo, ai fini Irpef, inferiore a 35 mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro. Al di là degli indennizzi per gli obbligazionisti, il decreto introduce alcune novità nell’ordinamento italiano come, per esempio, l’istituto del pegno mobiliare non possessorio (che istituisce un vincolo a garanzia sui beni del debitore a favore della banca) ed il patto marciano che può consentire alla banca di acquisire direttamente l’immobile di cui sia stato finanziato l’acquisto in caso di inadempimento che si protragga per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive. La logica che ha mosso il governo è quella di semplificare, snellire e rendere più agevole il sistema delle garanzie e di recupero dei crediti in sofferenza da parte delle banche nei confronti dei debitori inadempienti. Al tempo stesso il provvedimento dovrebbe facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese. Nel testo figura inoltre una delle leve che il governo intende utilizzare per rafforzare il fondo Atlante, ossia Sga che, una volta acquisita dal Tesoro, porterà in dote circa mezzo miliardi di euro di liquidità.
Il patto marciano è quindi il patto col quale creditore e debitore prevedono che nel caso di inadempimento di quest’ultimo, il bene dato in pegno o vincolato con ipoteca diventi di proprietà diretta del creditore. In una simile ipotesi il creditore sarà comunque costretto a versare al debitore l’eventuale differenza tra il valore residuo del proprio credito e quello del bene da stimarsi al momento dell’esecuzione del patto.
Il decreto n. 59/2016 prevede la facoltà per banca e cliente di inserire una simile clausola nei nuovi contratti. Per legge si avrà inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile.
Tale patto non può in ogni caso essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.