Set 25

CAPITALIZZAZIONE DEI BREVETTI SUBORDINATA ALL’UTILITA’

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I brevetti acquistati da terzi, generati internamente, oppure per i quali si è ottenuto il diritto di sfruttamento possono essere ascritti tra le immobilizzazioni immateriali iscrivibili nell’attivo di bilancio; in tal senso, le voci sono direttamente esplicitate dall’articolo 2424 del codice civile e descritte in un’apposita appendice del documento Oic 24. I diritti di brevetto industriale (voce BI3 dell’attivo) rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfruttamento di un’invenzione; in particolare si parla di brevetti per i modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, nel caso di invenzioni atte a conferire a macchine o parti di esse (ovvero a strumenti e utensili) una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
Se i brevetti sono acquistati a titolo oneroso, il costo è iscrivibile nell’attivo patrimoniale all’atto del passaggio del titolo di proprietà; concorrono alla formazione del valore non solo il puro costo, ma anche quelli accessori, compresi i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità necessari per l’adattamento del brevetto.
Sovente, la negoziazione prevede il pagamento di una quota fissa (una tantum), oltre a un corrispettivo variabile, normalmente commisurato agli effettivi volumi della produzione o delle vendite; solo la prima porzione rappresenta costo capitalizzabile, mentre la quota variabile rappresenta un costo di esercizio, da imputare al conto economico al fine di realizzare una indispensabile correlazione con i ricavi generati dalla cessione dei prodotti stessi. Può anche accadere che il brevetto non sia acquisito a titolo oneroso, bensì venga generato internamente all’azienda; ciò appare frequente, specialmente nelle ultime annualità, nelle quali le scelte strategiche hanno spesso condotto a un potenziamento della fase della ricerca e sviluppo, nell’ambito della quale è ben possibile giungere a una «materializzazione» delle esperienze acquisite. Anche in tale fattispecie è possibile la capitalizzazione, con l’ulteriore considerazione che si dovranno individuare i costi interni ed esterni sostenuti per giungere al brevetto, maggiorati dei costi accessori relativi alla domanda per ottenere la tutela giuridica del medesimo.
Possono essere oggetto di capitalizzazione anche le somme una tantum erogate per l’acquisizione di brevetti in licenza d’uso e non in proprietà; nonostante manchi la titolarità giuridica, la licenza di sfruttamento consente di ottenere tutte le potenziali utilità che derivano dal brevetto, magari per la residua durata di copertura dello stesso.
Qui, tuttavia, la capitalizzazione è riservata alla quota parte di corrispettivo versata una tantum (al momento dell’inizio della concessione) per assicurarsi lo sfruttamento, solitamente accompagnata dalla previsione di versare dei corrispettivi variabili (cosiddette royalties), come nel caso di acquisto già sopra dettagliato.
Il solo corrispettivo fisso può rappresentare una immobilizzazione, a prescindere dalle modalità di pagamento pattuite, che potrebbero anche essere dilazione a lungo nel tempo. In tal caso, l’ammortamento della somma avverrà sulla base della durata giuridica dell’accordo.
Si badi che, talvolta, il medesimo risultato si ottiene pattuendo la previsione di quantità minime annue di royalties, dovute a prescindere dall’effettivo beneficio tratto dall’utilizzo del brevetto. In tal caso, l’accordo contrattuale non prevede l’erogazione di una somma una tantum, bensì una quota variabile con uno zoccolo duro; la differenza si rinviene nel caso di incremento delle royalties dovute, posto che il minimo pattuito può essere assorbito nel conteggio, mentre la somma una tantum rimane comunque slegata dalle quantità.
Il minimo garantito va a conto economico, mentre il corrispettivo fisso può essere capitalizzato. Trattandosi della capitalizzazione di immobilizzazioni immateriali, vige sempre il principio guida del subordine della iscrizione alla circostanza che si ritenga possibile e concretamente giustificabile (sia pure sulla base di piani e previsioni) il loro recupero futuro mediante l’utilizzo del brevetto stesso.