L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dello Split payment dell’IVA, a seguito delle modifiche apportate, con effetto dal 1° gennaio 2018, dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017, che ha sostituito il comma 1-bis dell’art. 17-tert del D.P.R. n. 633 del 19872, allargando il perimetro dei soggetti coinvolti.
L’estensione dello Split payment alle nuove categorie di soggetti – chiarisce subito l’Agenzia – “risponde all’obiettivo di rendere ancora più efficace l’azione di contrasto all’evasione in materia di imposta sul valore aggiunto”.
Tale obiettivo viene perseguito ponendo a carico dei soggetti acquirenti, che presentano un grado di “fedeltà fiscale” maggiore dei loro fornitori nell’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta, l’obbligo di versare l’imposta medesima addebitata dal fornitore direttamente all’Erario, in luogo del fornitore.
Con il D.M. 9 gennaio 2018, che ha modificato il D.M. 23 gennaio 2015, sono state, inoltre, ridefinite le modalità di attuazione della disciplina della scissione dei pagamenti, alla luce delle novità introdotte dal citato D.L. n. 148 del 2017.
Per l’esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati, di cui al comma 1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre rifarsi – ricorda l’Agenzia – agli elenchi pubblicati in data 19 dicembre 2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate dal 1° gennaio 2018, e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla medesima data.
Tanto premesso, la presente circolare illustra le novità in vigore dal 1° gennaio 2018. Per quanto non contemplato nella presente circolare, restano valide le indicazioni fornite con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017.
Ricordiamo che, con effetto dal 1° gennaio 2018, la disciplina della scissione dei pagamenti si applica alle seguenti nuove categorie di soggetti:
– agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona),
– alle fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
– alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni,
– alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70 per cento;
Nella circolare, tutte queste categorie di soggetti (le aziende speciali, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti pubblici economici; le fondazioni; le società) vengono analizzate nel dettaglio.
Oltre a questi soggetti vengono infine analizzate fattispecie particolare, quali: le società fiduciarie, le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio (c.d. CTU), che operano su incarico e come ausiliari dell’Autorità Giudiziaria.
Mag 15