Convertito in legge il decreto 27 giugno 2015, n. 83 con l’introduzione di importanti novità in materia fallimentare. Le nuove previsioni sono entrate in vigore il 20 agosto 2015.
Una delle principali novità consiste in una vera e propria “apertura alla concorrenza” nel concordato preventivo: da un lato, i creditori potranno presentare proposte alternative rispetto alla proposta principale del debitore, se questa non prevede il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari; dall’altro, se il piano concordatario prevede l’acquisto d’azienda o di beni specifici (come avviene solitamente con la promessa di vendita all’affittuario dell’azienda), potrà aprirsi un concorso di offerte al rialzo. In entrambi i casi il risultato sarà probabilmente che i creditori riusciranno ad ottenere una soddisfazione maggiore dalla procedura di concordato.
La disposizione, come modificata dalla legge di conversione, prevede che, a fronte dell’offerta per l’acquisto, si apra sempre un procedimento competitivo, anche quando il debitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo di azienda o di specifici beni.
Particolarmente degna di nota, poi, la previsione per cui la proposta di concordato dovrà d’ora in avanti soddisfare (se non si tratta di concordato con continuità aziendale) almeno il 20% dei crediti chirografari e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore.
Set 8