Nov 14

COSA ACCADE SE L’ACCERTAMENTO E’ FIRMATO DA DIRIGENTE DECADUTO

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La Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla sorte degli atti di rilievo fiscale (accertamenti, cartelle, etc.) firmati dai dirigenti che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi perché assunti senza pubblico concorso. La decisione della Corte di Cassazione (che si dipana in tre sentenze depositate tutte il 9 novembre: la n. 22800/15, la n. 22803/15 e la n. 22810/15) costituisce per l’amministrazione finanziaria un’arma a doppio taglio.
Da una parte, infatti, la Corte afferma che la validità dell’atto non possa essere compromessa solo per la sottoscrizione del dirigente senza titolo. Dall’altro, però, precisa che gli atti devono ritenersi nulli se non siano stati firmati dal capo ufficio o da soggetto da questo validamente delegato.
La prova della qualifica del firmatario spetta all’ente ed al contrubuente basterà una contestazione anche generica per costringere l’amministrazione fiscale a dimostrare il pieno potere di sottoscrizione da parte del funzionario firmatario.
In concreto, l’atto sarà nullo tutte le volte in cui risulti firmato da un soggetto non appartenente almeno alla terza area dirigenziale o se la delega alla firma (anche data a funzionario dichiarato illegittimo) non provenga da un superiore appartenente almeno a detta terza area.