Nella causa C-30/15 la Corte di Giustizia UE ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione dell’EUIPO
che avevano confermato la registrazione della forma del cubo di Rubik come marchio d’impresa.
Su richiesta della Seven Towns Ltd., una società britannica che gestisce fra l’altro i diritti di proprietà intellettuale legati al «cubo di Rubik», nel 1999 l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha registrato come marchio dell’Unione tridimensionale la nota forma del gioco a forma di cubo con facce colorate.
Nel 2006, la Simba Toys, un produttore di giocattoli tedesco, ha chiesto all’EUIPO l’annullamento
del marchio tridimensionale contestando che esso comportasse una soluzione tecnica consistente nella sua capacità di rotazione, soluzione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non in quanto marchio. Poiché l’EUIPO ha respinto la domanda, la Simba Toys ha proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso volto all’annullamento della decisione dell’EUIPO.
Con sentenza del 25 novembre 2014 il Tribunale ha respinto il ricorso della Simba Toys con la motivazione che la forma di cubo in causa non svolge alcuna funzione tecnica che le impedisca di essere tutelata come marchio.
La Simba Toys ha quindi impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia UE.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, con sentenza del 10 noembre 2016, la Corte ha constatato che le caratteristiche essenziali della forma di cubo in causa devono essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto rappresentato da tale forma. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione anche elementi non visibili nella rappresentazione grafica di tale forma, quali la capacità di rotazione degli elementi individuali di un puzzle
tridimensionale del tipo «cubo di Rubik».
In tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto interessato e tenerne conto nel suo esame.
L’EUIPO dovrà adesso adottare una nuova decisione tenendo conto di quanto dichiarato dalla Corte nella presente sentenza.
Nov 22