L’INPS ha predisposto le applicazioni informatiche e pubblicato le istruzioni: da aprile i datori di lavoro possono chiedere l’agevolazione 2016 sulle assunzioni a tempo indeterminato, ossia una riduzione del 40% sui contributi previdenziali per due anni: si tratta della riproposizione del beneficio che nel 2015 è stato pari al 100% e che la Legge di Stabilità ha prorogato per quest’anno, ma in misura ridotta. Le indicazioni INPS sono contenute nella circolare 57 del 29 marzo 2016: l’agevolazione è utilizzabile dallo scorso gennaio, con le comunicazioni di aprile o di maggio le imprese forniranno anche i dati sulle assunzioni relative ai primi tre mesi dell’anno. Vediamo tutte le caratteristiche del beneficio contributivo 2016.
La riduzione contributiva si applica a tutti i datori di lavoro privati, con l’esclusione di contratti di apprendistato e lavoro domestico (che applicano già aliquote previdenziali ridotte), per le assunzioni dal primo gennaio al 31 dicembre 2016. Il requisito fondamentale è lo stesso dell’anno scorso: il lavoratore non deve aver avuto, nei sei mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato. Beneficio escluso anche nel caso in cui il lavoratore abbia avuto, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della manovra (quindi, da ottobre a dicembre), un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, o con società da lui controllate oppure se il lavoratore abbia già usufruito dell’esonero contributivo 2015 per un’altra assunzione a tempo indeterminato.
Il beneficio è pari al 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3mila 250 euro su base annua.
Mar 31