La fotografia scattata su commissione è regolata dall’art. 89 l.d.a., il quale sancisce che “La cessione del negativo
o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente”
Nel caso di foto digitale – nella quale il “negativo” è assente e, dunque, per la quale può in effetti risultare arduo distinguere una consegna della foto finalizzata a trasferire i diritti di utilizzazione da una consegna a ciò non finalizzata – si può giungere alla medesima conclusione operando per presunzioni qualora la fotografia risulti nell’archivio fotografico del committente con l’indicazione del nominativo dell’autore terzo.
Lo ha stabilito il Tribunale di Torino con la sentenza n. 2591/2017 pubblicata il 18/05/2017.
In materia di diritto d’autore, la regola generale prevede che i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica dell’opera spettino direttamente ed esclusivamente all’autore per il fatto della creazione e sin dal momento in cui l’opera viene a esistenza, senza che sia necessario effettuare depositi o registrazioni.
Ci sono, tuttavia, dei casi in cui i diritti patrimoniali – non anche i diritti morali, che sono inalienabili – spettano a un soggetto diverso dall’autore. Per esempio, in caso di creazione di un’opera dell’ingegno su commissione, nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera o di un contratto d’appalto, vale la regola secondo cui i diritti di utilizzazione economica spettano al committente/appaltatore nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto. Ciò anche in mancanza di un contratto scritto, in deroga alla (altra) regola generale secondo cui il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore deve essere provato per iscritto.
Nel caso delle fotografie, l’art. 88 della Legge sul diritto d’autore stabilisce che per l’opera su commissione i diritti spettino al committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso dello stesso e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Set 11