Giu 20

FALLIBILE L’SRL SOCIA DI FATTO

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Può essere dichiarata fallita la società a responsabilità limitata che si accerti essere socia in una società di fatto insolvente, anche allorquando la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa del bilancio, richieste dall’art. 2361, comma 2, c.c. La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige, invero, il necessario rispetto della richiamata norma, dettata per le società per azioni, e costituisce atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede la previa decisione autorizzativa dei soci, almeno quando l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale.
Lo ha sostenuto Cassazione Civile n. 12120 del 13/6/2016 in una fattispecie in cui si è ritenuto che la società di capitali presentasse un’autonoma affectio societatis con la persona fisica del socio e che la società di fatto così fatta esprimesse di conseguenza una sua autonoma e propria insolvenza.
In passato si era già ritenuto che la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esigesse il necessario rispetto dell’art. 2361 c.c., comma 2, dettato per le società per azioni per il caso di assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata, e costituisse un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorchè l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa decisione autorizzativa dei soci in forma di delibera assembleare ai sensi dell’art. 2479 c.c., comma 2, n. 5.
La società di fatto può sorgere in base ad un’intesa verbale oppure ad un semplice comportamento concludente che risulti idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale.
Altri requisiti sono considerati il fondo comune, l’alea condivisa nei guadagni e nelle perdite e, infine, il sentimento di affezione alla società, propriamente definito “affectio societatis”. Come ogni altra società, la società di fatto è dotata di soggettività giuridica e ad essa sono quindi riconducibili posizioni giuridiche attive e passive, crediti e debiti, diritti ed obblighi. Tuttavia, ad essa non è attribuibile il carattere della personalità giuridica.