Il Tribunale di Milano, con la recente sentenza n. 9103/2015, ha riconosciuto la celebrità internazionale del brand “Nivea ®” della società tedesca Beiersdorf, stabilendo che la parola “Neve” non possa essere utilizzata da altri concorrenti come marchio nel settore cosmetico in quanto confondibile con il marchio “Nivea”.
La sentenza afferma il principio della confondibilità concettuale o etimologica tra marchi. Secondo il Tribunale Neve è confondibile con Nivea® in quanto quest’ultima deriva etimologicamente dal latino niveus/nivea/niveum ossia “bianco come la neve”. Proprio il richiamo alla neve di Nivea® rende illecito l’uso di “Neve” da parte dei concorrenti nel settore dei prodotti di bellezza. Pertanto il Tribunale ha dichiarato la nullità del marchio Neve della concorrente e ne ha vietato l’utilizzazione.
Set 18