Dic 21

IL NUOVO APPRENDISTATO

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E stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, il Decreto 12 ottobre 2015, recante “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Con questo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati definiti gli standard formativi ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato. In particolare il decreto definisce, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015, gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:
– apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, l’istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo secondo lo schema allegato al decreto stesso.
Con il presente decreto vengono, inoltre, stabiliti:
– i requisiti del datore di lavoro (art. 3);
– la durata dei contratti di apprendistato che non può essere di durata inferiore a sei mesi e la cui durata massima varia in relazione al tipo di diploma e di qualifica che si intende conseguire (art. 4);
– gli standard formativi, il piano formativo individuale e la formazione interna ed esterna (art. 5);
– i diritti e i doveri degli apprendisti (art. 6);
– la funzione tutoriale che è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti (art. 7);
– la valutazione e certificazione delle competenze (art. 8).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno recepire, con propri atti, le disposizioni di cui al presente decreto.
Nelle more della scadenza di questo termine, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell’ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni (art. 10, commi 1 e 2).