Con provvedimento n. 27 dello scorso 4 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha comunicato importanti chiarimenti sulle modalità operative per accedere al nuovo interpello fiscale, come riformato attarverso le modifiche apportate all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei diritti del contribuente”).
Fondamentale strumento di comunicazione tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, l’istituto dell’interpello svolge una utile funzione per ridimensionare il numero delle liti e deflazionare il contenzioso tributario poiché consente al contribuente di conoscere, in via anticipata, la posizione dell’Amministrazione su “casi” che lo riguardano.
Completata la revisione della sua disciplina – nell’ambito del più ampio programma di razionalizzazione e riordino del sistema fiscale – con l’approvazione del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, entrato in vigore lo scorso 1 gennaio, restavano da definire le regole “pratiche” per il funzionamento dell’istituto.
La richiesta di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, può essere inoltrata al competente Ufficio seguendo tre diverse vie: i) consegna a mani; ii) invio per raccomandata con avviso di ricevimento, iii) invio tramite posta elettronica certificata. A queste se ne aggiunge una quarta – ancora in fase di rodaggio – rappresentata da una procedura pensata ad hoc per gli interpelli, fruibile con l’attivazione di un servizio telematico erogato in rete dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Gen 8