Il comma comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di Bilancio 2018), modifica il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente.
A tal fine si procede alla modifica del comma 3, dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 e degli articoli 2542 e 2545-sexiesdecies del Codice civile.
1) Alla lett. a) del citato comma 936, si modifica il comma 3 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 prevedendo che – fermo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2638 C.C. dove sono previste pene per chi ostacola l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall’Albo nazionale degli enti cooperativi. In questo caso si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità (2545-septiesdecies C.C. e 223-septiesdecies disp. attuat. C.C.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio al fondo mutualistico ai sensi dell’articolo 2514, primo comma lett. d) C.C..
Con la modifica del comma 5-bis, dello stesso articolo 12, si prevede inoltre che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies C.C. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto, seguendo le procedure che dovranno essere definite con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Secondo quanto stabilito dal successivo comma 5-ter, lo scioglimento di un ente cooperativo dovrà essere comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia delle Entrate anche ai fini dell’applicazione della norma che prevede l’efficacia dell’estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014).
2) Alla lett. b) del comma 936 si dispone, inoltre, la modifica dell’articolo 2542 C.C. al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma, C.C.) si applica la norma che limita il mandato degli amministratore a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383 C.C.). In questo caso gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
3) Alla successiva lett. c) del comma 936 si dispone, infine, la modifica dell’articolo 2545-sexiesdecies C.C. in tema di gestione commissariale previsto in caso di “gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi”. Si prevede che laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
Gen 12