L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, con la quale ha fornito le istruzioni, i chiarimenti e le linee guida per beneficiare del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, alla luce delle novità introdotte falla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).
Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è stato inizialmente disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014 (c.d. “Destinazione Italia”), successivamente sostituito dall’art. 1, comma 35 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).
Il documento di prassi fornisce rilevanti chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso all’agevolazione, alle modalità di calcolo del beneficio, agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito ed alle possibili sinergie con altre, analoghe, misure.
Il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.
Il credito d’imposta è destinato alle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, spiega la circolare, anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, in caso esercitino un’attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo.
Per finire, l’incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.
Mar 18