Dic 10

LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CHE RIFORMA IL FISCO

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 la legge n. 225/2016, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017. Diventano, quindi, definitive le tante novità introdotte durante l’iter parlamentare: dall’estensione della rottamazione dei ruoli anche al 2016 con una rateizzazione più ampia, alla ridefinizione delle regole per le comunicazioni IVA periodiche, dalla conferma – con qualche piccola modifica – della voluntary disclosure bis e delle integrative a favore fino al corposo pacchetto semplificazioni.
Con la pubblicazione in G.U. della legge n. 225 del 2016, diventa definitivo il decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016).
Nei due passaggi parlamentari il testo originario del decreto si è arricchito di molte novità, oltre a subire alcune sostanziali modifiche in relazione alle misure già originariamente previste.
Alcune regole, quali quelle sulla rottamazione dei ruoli e sulla voluntary bis sono già in vigore; per altre, quali, ad esempio, le nuove comunicazioni IVA periodiche, la soppressione di Equitalia o buona parte delle semplificazioni, bisognerà aspettare il 2017.
Di seguito, si riporta una sintesi delle norme più importanti, rimandando agli articoli di approfondimento l’analisi dettagliata delle stesse.
Le misure già previste nel D.L. n. 193/2016 come varato ad ottobre, sono tutte confermate anche se, con alcune sostanziali modifiche. In particolare, si segnala che:
– per l’attività di riscossione è confermato il passaggio di consegne, con decorrenza 1° luglio 2017, da Equitalia all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione: le uniche novità degne di nota riguardano una più circostanziata disciplina sul personale che transiterà dall’ente soppresso;
– a decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate;
– per la definizione dei ruoli pendenti, ci sono conferme e novità: tra queste ultime, l’estensione al 2016 dei ruoli rottamabili, la rateizzazione in 5 rate di cui l’ultima al 30 settembre 2018 ma con limiti di pagamento nel 2017 (il 70%), lo slittamento del termine per aderire al 31 marzo 2017 e per avere la risposta di Equitalia al 31 maggio 2017, l’estensione della rottamazione anche nei comuni nei quali non opera Equitalia; da segnalare che, nella giornata del 2 dicembre, Equitalia ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il nuovo modello (Modello DA1) di adesione aggiornato con le novità della legge di conversione;
– relativamente alle comunicazioni IVA (la cui bozza di modello è stata presentata in anteprima dal Direttore dell’Agenzia delle entrate durante un convegno tenutosi il 2 dicembre), la sostanza di fatto non cambia, ma ci sono alcune novità: resta confermata la periodicità trimestrale anche se, per il 2017, sarà semestrale (con la prima comunicazione da inviare entro il 25 luglio). Non devono inviare le comunicazioni gli agricoltori esonerati. Le sanzioni amministrative per le violazioni sui nuovi adempimenti vengono attenuate (sanzione di 2 euro per ciascuna fattura omessa, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con riduzione alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza; sanzione da 500 a 2.000 euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi);
– parallelamente alla disciplina sulle comunicazioni IVA, si introducono alcune norme che interessano il calcolo dell’aggio a favore dei rivenditori di valori bollati, la riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA per chi trasmette telematicamente le fatture o i corrispettivi, i depositi fiscali e le accise;
– per le dichiarazioni integrative, le uniche novità degne di rilievo sono: l’eliminazione dell’obbligo di indicare l’eventuale utilizzo del credito già effettuato in compensazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, l’estensione del ravvedimento anche ai tributi doganali e alle accise, la nuova disciplina relativa allo scomputo dall’imposta delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata;
– in relazione alla voluntary disclosure bis, la norma viene confermata in toto con queste integrazioni: fermo restando che chi ha fatto la vecchia voluntary non può accedere a quella nuova, ad essa possono partecipare, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche coloro i quali hanno presentato domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia (analogamente, può presentare istanza per la collaborazione volontaria n
azionale chi in precedenza si è avvalso della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali).
La fisionomia del decreto fiscale convertito in legge è completamente diversa dal testo originario: sono tante le novità definite (forse erroneamente) come Pacchetto semplificazioni. Tra le più importanti si segnala:
– l’introduzione di un limite quantitativo (1.000 euro giornalieri, 5.000 mensili) al di là del quale scatta la presunzione di evasione in caso di indagini finanziarie (viene comunque eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti);
– le modifiche alle norme sul bilancio consolidato e sulla conversione in euro dei bilanci delle stabili organizzazioni all’estero di imprese italiane;
– l’intassabilità, come reddito in natura, per le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto sostenute dal committente in favore del lavoratore autonomo;
– l’estensione dell’utilizzo della PEC per le notifiche, la revisione delle regole per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, oltre che sulle conservatorie immobiliari e sulle spese di giustizia;
– in relazione agli obblighi dichiarativi e connessi versamenti, il differimento:
1) al 30 giugno del termine per versare le imposte (o la prima rata) di UNICO (IRPEF/IRES) o dell’IRAP,
2) al 31 marzo del termine per la consegna del modello CU,
3) al 23 luglio del termine di trasmissione del 730 (per i CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, è necessario che, entro il 7 luglio, sia stato trasmesso almeno l’80% delle dichiarazioni), la possibilità, ai CAF/professionisti abilitati, di rimediare al visto infedele anche dopo il 10 novembre utilizzando il ravvedimento).
– l’esenzione di dichiarazione dei redditi gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta (rimane solo l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti dell’IVIE);
– la totale sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate nel periodo estivo (dal 1° al 31 agosto) e, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
– in materia di IVA, la soppressione della comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA, l’innalzamento, da 15.000 a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario, la non punibilità della mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, la nuova disciplina sull’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping; il nuovo termine di presentazione della dichiarazione annuale (modello IVA 2017 entro il 28 febbraio 2017 – modello IVA 2018 tra il 1° febbraio e il 30 aprile);
– le nuove regole sulla cedolare secca sugli affitti in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto;
– il nuovo automatismo sulle proroga dei regimi IRES speciali (trasparenza fiscale, tassazione di gruppo e tonnage tax) e sulle opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi;
– la soppressione dell’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro;
– l’estensione ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4) di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria;
– l’abolizione degli studi di settore con contestuale introduzione, al loro posto, dei nuovi “indici sintetici di affidabilità fiscale”;
– l’introduzione di una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti;
– la ridefinizione di alcune regole per i contribuenti minimi in relazione alle cessioni all’esportazione non imponibili;
– l’introduzione dell’uso di strumenti di pagamento elettronici per il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali effettuato sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero mediante F24 (restano ferme le modalità di versamento previste per l’IMU e la TASI);
– l’estensione, agli anni 2018 e 2019, dell’incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario pari al 100% del riscosso;
– l’incremento delle risorse aggiuntive per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.