Set 30

LA NOTORIETA’ DI LACOSTE PRECLUDE ALTRI MARCHI CON COCCODRILLO

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Con la recentissima sentenza resa nella causa T-364/13, il Tribunale di prima istanza dell’Unione Europea (competente a giudicare dei marchi comunitari) ha stabilito che la notorietà del marchio Lacoste consente di respingere la domanda di registrazione di forme di coccodrillo o di caimano per prodotti in cuoio, vestiti e scarpe.
La sentenza è stata emessa in un caso che vede la francese Lacoste contro i polacchi di Mocek e Wenta, società che ha prodotto il marchio “Kajiman” a detta dei francesi troppo simile nel nome e nell’immagine al loro coccodrillo, motivo per cui Lacoste ha fatto ricorso.
Oggi la giustizia europea dà ragione a Lacoste, ponendo fine a un caso che si trascina dal 2007. Allora la società Kajiman chiese all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Uami) di registrare come marchio comunitario il segno figurativo di un caimano stilizzato per borse, vestiti e cuscini per animali, scarpe e locazioni immobiliari. L’Uami aveva accolto parzialmente l’opposizione della Lacoste, negando la registrazione del segno della Mocek e Wenta per i prodotti in cuoio, i vestiti e le scarpe, con i polacchi che si sono rivolti immediatamente all’organismo di giustizia di Lussemburgo. Il Tribunale ha respinto il ricorso di Mocek e Wenta e ha confermato, quindi, il rifiuto di registrazione del segno Kajiman per i prodotti in cuoio, i vestiti e le scarpe. Per il Tribunale dell’Ue c’è “rischio di confusione, poiché il grande pubblico rischia di credere che i prodotti recanti i segni in conflitto provengano dalla stessa impresa o da imprese legate economicamente”.
La rappresentazione del caimano della Mocek e Wenta “potrebbe essere percepita come una variante della rappresentazione del coccodrillo della Lacoste”.
Va detto che il caimano dei polacchi era molto diverso, graficamente, da quello dei francesi, ma il diritto dei marchi risulta molto rigoroso nel raffronto grafico fra segni in contesa.