Mag 10

LA NUOVA COMPENSAZIONE FISCALE

Tags:

L’art. 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. “Manovra correttiva 2017”), ha modificato profondamente la disciplina delle compensazioni dei crediti fiscali, con lo scopo principale di evitare abusi che “determinino effetti negativi tali da metterne in discussione l’utilità generale dell’istituto”.
Pertanto, la ratio della modifica è da rinvenire nel rafforzamento dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, atteso che vengono potenziati gli strumenti per contrastare efficacemente i comportamenti evasivi e fraudolenti nell’ambito delle compensazioni fiscali.
Innanzitutto, occorre rilevare che la c.d. “Manovra correttiva” ha abbassato notevolmente il limite annuo oltre il quale ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da cui emergono eventuali crediti[2], fissandolo a Euro 5.000 (in precedenza il limite era fissato a Euro 15.000).
Tale nuovo limite opera sia nell’ambito dell’IVA, sia nelle imposte sui redditi, le relative addizionali e le ritenute alla fonte, sia nelle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e nell’ambito dell’IRAP.
In ogni caso, rimangono escluse da tale disciplina la compensazione dei crediti IVA trimestrali (risultanti dalla presentazione del Modello IVA “TR”)[3], nonché la compensazione per le c.d. “Start up innovative”. Per queste ultime, il limite rimane confermato in Euro 50.000, come previsto dall’art. 25, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Inoltre, tra i crediti compensabili che non rientrano nella nuova disciplina, vi è anche il c.d. “Bonus Renzi” (pari a 80 Euro), previsto dall’art. 1, D.L. n. 66/2014.
Altra importante novità riguarda il trattamento sanzionatorio delle compensazioni indebite, ovverosia quelle effettuate senza l’apposizione del visto del professionista abilitato (o dei revisori legali che esercitano il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis, c.c.) entro i nuovi importi introdotti dalla recente modifica.
Difatti, la violazione delle suddette modalità operative comporta il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutti i crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché l’irrogazione delle sanzioni con l’atto di contestazione di cui all’art. 1, comma 421, L. n. 311/2004.
Tale ultima disposizione normativa permette all’Amministrazione finanziaria di procedere con apposito atto di recupero motivato, da notificare al contribuente secondo le modalità di cui all’art. 60, D.P.R. n. 600/1973.
Inoltre, nel caso di compensazione indebita contestata, il contribuente non potrà più avvalersi, per il pagamento delle somme oggetto di recupero, della compensazione prevista dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. In altri termini, se si realizza la fattispecie dell’indebita compensazione, al successivo atto di versamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensare quest’ultima con altri crediti vantati dal contribuente.
Il recente intervento normativo prevede che, a partire dal 24 aprile 2017, le deleghe F24 presentate dai titolari di partita IVA per il pagamento di imposte e contributi nelle quali figurino crediti in compensazione relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, non potranno essere eseguite presso istituti bancari e postali, compresi i loro servizi bancari telematici “home banking”.
Di conseguenza, gli unici mezzi consentiti sono quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ovvero Entratel o Fisconline.
Nel caso in cui il contribuente non abbia accesso a tali portali dell’Amministrazione fiscale, potrà avvalersi di un professionista o di altro soggetto abilitato che sia qualificato come intermediario dell’Agenzia delle Entrate.
La presentazione di tali modelli F24 è necessaria a prescindere dalla circostanza per cui il saldo sia pari a zero o con importi da versare.