Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 8 marzo 2017 sono state definite le “Modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis”.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “Legge di bilancio 2017”), ha inserito, nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917/1986, l’articolo 24-bis, rubricato “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”.
Tale disposizione intende favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Il comma 157 del medesimo articolo 1 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione e per il versamento dell’imposta sostitutiva.
In attuazione di tale disposizione sono così arrivate, con il provvedimento del 8 marzo 2017, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di un una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.
L’opzione, prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata, al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di persone con un alto patrimonio.
Con lo stesso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato anche approvato il modello di check list da allegare all’istanza di interpello che consente una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità al regime di favore.
L’istanza di interpello va presentata dal contribuente alla Direzione Centrale Accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata (PEC). In tale ultimo caso l’istanza è inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it.
Il regime fiscale opzionale – che consente di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) relativamente ai redditi prodotti all’estero (fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia) – può essere esteso ai familiari dell’istante, a condizione che gli stessi familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia.
La misura dell’imposta sostitutiva è pari a euro centomila per ciascun anno d’imposta cui si riferisce la predetta opzione e ad euro venticinquemila per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione medesima.
Mar 13