Apr 7

LA REVISIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

Tags:

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l’accertamento dello stato di insolvenza va effettuato con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.
Lo ha detto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8903 del 6 aprile 2017.
Ciò signfica che in sede di impugnazione potranno essere introdotte nuove linee di difesa rispetto alla mancanza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (insolvenza e sussistenza dei parametri per essere conisderati piccoli imprenditori non soggetti alla procedura).
Il reclamo si presenta quindi non solo come un mezzo di impugnazione a critica libera (che cioè consente di censurare la sentenza per qualsiasi motivo), ma anche come mezzo a critica nuova, ossia con possiiblità di introdurre eccezioni e deduzioni non introdotte nella fase precedente.