L’art. 492bis c.p.c., introdotto dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162, consente oggi la ricerca di beni del debitore da sottoporre a pignoramento attarverso modalità telematiche, con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario.
La norma prevede che su istanza del creditore il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza autorizzi la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
In concreto, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre a pignoramento, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
I dati che l’angarfa tributaria può in concreto fornire consistono in:
– ultima dichiarazione dei redditi (con riferimento all’ultimo biennio, solo l’annualità più recente);
– certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo (con riferimento all’ultimo biennio solo l’annualità più recente);
– elenco degli atti del registro (ultime dieci annualità presenti in banca dati) contenente estremi di registrazione dell’atto, tipologia dell’atto, ufficio di registrazione, codici fiscali delle parti, valore dell’atto;
– elenco degli istituti di credito e degli intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene o ha intrattenuto rapporti finanziari nell’ultima annualità presente in banca dati (senza dati relativi a saldi e giacenze però).
Lug 8