L’assunzione dell’altrui dipendente infedele non costituisce di per sé un’ipotesi di concorrenza sleale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13550 del 30 maggio 2017, la quale ha sostenuto che “Un imprenditore non pone in essere atti contrari alla legittima concorrenza per il solo fatto di avvalersi della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, essendo necessario, a tal fine, che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell’obbligo di fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto.”
Viene così ribadito il principio per cui, affinché l’imprenditore concorrente possa essere ritenuto responsabile di concorrenza sleale in solido con l’ex dipendente, è necessaria una partecipazione consapevole all’illecito dell’ex dipendente, sotto forma di istigazione all’illecito (si pensi all’istigazione a sottrarre o mettere a disposizione informazioni riservate acquisite nell’azienda del precedente datore di lavoro) o di contributo consapevole e volontario nell’illecito.
Lug 22