Gen 25

LE NUOVE DEPENALIZZAZIONI DI REATI

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.
L’obiettivo della riforma – si legge nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato.
Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale.
Si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale. La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno.
Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.
Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro.
Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.
Il gettito della sanzione civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, sarà devoluto a Cassa Ammende, e servirà pertanto a incrementare il plafond già oggi destinato a progetti di riqualificazione dell’edilizia giudiziaria e per il reinserimento sociale dei detenuti.