Il requisito dell'”uso effettivo” ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. n. 207/2009 è soddisfatto anche se è utilizzato soltanto l’elemento figurativo di un marchio complesso, purché il carattere distintivo di detto marchio, così come registrato, non sia alterato.
Lo ha sostenuto la Corte giustizia dell’Unione Europea, Sez. IV, con la pronuncia 11/10/2017, n. 501/15.
Più in particolare, la Corte ha ritenuto che l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sul marchio europeo (ossia la norma che sanziona la decadenza del marchio in caso di mancato uso per un tempo di cinque anni), non imponendo una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, sia diretto a consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi relativi.
Per la Corte si evince infatti direttamente dalla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 che l’uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato è considerato come uso ai sensi del primo comma del medesimo articolo, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio stesso nella forma in cui esso sia stato inizialmente registrato.
Nov 27