laddove le parti di un contratto di compravendita intervenuto fra società aventi sede in Italia e Cina non abbiano previsto quale sia la legge applicabile al rapporto, come potrà essere individuata tale legge?
Si faccia l’esempio in cui il fornitore sia cinese e la parte italiana intenda radicare il processo in Italia per vizi di fornitura.
In caso di disputa la legge applicabile sarà quella cinese.
Infatti, secondo il sistema di diritto privato internazionale italiano (ossia il sistema giuridico che si applica ad un processo avviato in Italia), le questioni contrattuali sono regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in forza del richiamo operato dall’art. 57 della legge italiana di diritto internazionale privato n. 218/1995.
E l’applicazione della Convenzione di Roma del 1980 porta a identificare la legge applicabile al contratto di vendita internazionale nella legge nazionale del paese in cui ha sede il venditore.
Nel nostro caso, questa legge integrerebbe la regolamentazione derivante dalla Convenzione di Vienna sulla legge sostanzial da applicare alla vendita internazionale di merci del 1980. Sia la Cina che l’Italia hanno infatti ratificato tale accordo.
Gli articoli da 74 a 77 della Convenzione di Vienna sono dedicati ai danni reclamabili.
In particolare, secondo l’art. 74 “I danni per l’inadempimento contrattuale di una parte consistono in una somma pari alla perdita, inclusa quella di profitto, subita dall’altra parte in conseguenza dell’inadempimento. Tale danno non può eccedere la perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza della violazione del contratto.”
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