“Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori dipendenti di imprese artigiane di parrucchieria ed estetica (nella specie quello di mera comunicazione dell’assenza entro il secondo giorno e quello di giustificazione dell’assenza medesima tramite certificazione medica entro il terzo giorno) fa venir meno l’affidamento della datrice di lavoro sull’esatto adempimento delle prestazioni future e giustifica il licenziamento disciplinare della dipendente”.
Lo ha detto la Corte di Cassazione Civile, Sezione lavoro, con la sentenza 01/02/2017 n. 2630.
La Corte ha affermato che “E’ opportuno prendere le mosse dalla disciplina collettiva dettata in materia di assenze per malattia nel settore in relazione alla peculiarità dell’attività imprenditoriale cui ha riferimento e ciò al fine di rilevare l’essenzialità dell’adempimento di entrambi obblighi ivi previsti, quello di mera comunicazione dell’assenza entro il secondo giorno e quello di giustificazione dell’assenza medesima tramite certificazione medica entro il terzo giorno. Di tale essenzialità ben si rende conto la ricorrente, laddove fonda la propria impugnazione principalmente sulla censura della statuizione della Corte territoriale in ordine alla mancata ammissione della richiesta prova testimoniale circa l’avvenuta comunicazione dell’assenza entro il secondo giorno tramite l’invio di un sms, censura che, tuttavia, non coglie nel segno, risultando quella statuizione sorretta da motivazione congrua sul piano logico è giuridico, per essere basata su considerazioni convergenti nel senso dell’inidoneità allo,scopo della richiesta prova per testi (l’impossibilità per il teste di riferire sull’effettivo destinatario del messaggio, la mancata specificazione del numero telefonico al quale il messaggio sarebbe stato trasmesso, l’assenza di qualsiasi garanzia che il messaggio stesso, quand’anche inviato, sia pervenuto al destinatario e sia stato da questi letto) che la ricorrente neppure si prova a confutare”.
La Corte ha quindi concluso che “è appunto tale piena consapevolezza che vale a togliere consistenza al secondo motivo di impugnazione, inteso a censurare il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta addebitata sulla base del solo rilievo per cui, una volta giustificata, tramite l’invio tempestivo del certificato medico, l’assenza per malattia, il licenziamento andrebbe a sanzionare esclusivamente l’inadempimento del mero obbligo di comunicazione, rilievo che muove, viceversa, dal disconoscimento della logica sottesa alla richiamata disciplina collettiva, nella quale trova invece pieno fondamento la valutazione espressa dalla Corte territoriale, la quale giunge a ritenere il venir meno dell’affidamento della datrice di lavoro sull’esatto adempimento delle prestazioni future da parte della ricorrente in base alla considerazione, di per sè non censurata in questa sede, dell’atteggiamento non collaborativo e disinteressato alla funzionalità aziendale che quell’inadempimento riflette in un contesto imprenditoriale all’evidenza legato, per la peculiarità dei trattamenti resi alla clientela secondo precisi appuntamenti ed orari, al preventivabile numero di addetti in servizio”.