Con l’ordinanza del 27 giugno 2017 il Tribunale di Catania ha ritenuto legittimo, sotto il profilo della sussistenza della forma scritta e della validità della sua comunicazione, il licenziamento intimato a mezzo “whatsapp”. A dispetto della curiosa ed insolita fattispecie il ragionamento giuridico del Giudice estensore Dott. Fiorentino è nondimeno rigoroso.
L’analisi del Giudice muove anzitutto dalla verifica sulla necessaria sussistenza della forma scritta della comunicazione di recesso, in ordine alla quale, nel caso di specie, sorgono pochi dubbi. Il messaggio contenente la comunicazione di recesso, inviato a mezzo “whatsapp”, infatti, assolve pienamente l’onere della forma scritta, trattandosi di documento informatico dattiloscritto, che parte ricorrente ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale. Sul punto, il Giudice richiama in modo pertinente la costante giurisprudenza della Suprema Corte che non solo, e già basterebbe, esonera il datore di lavoro dall’obbligo di adoperare formule sacramentali nella comunicazione di licenziamento (ex multis, Cass. Civ. sez. lav. 17 marzo 2009, n. 6447), ma arriva a ritenere efficace la volontà di recesso datoriale perfino quando questa venga comunicata in forme indirette, ovvero, per esempio, mediante la consegna del libretto di lavoro con l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro (inter alia, Cass. Civ. sez. lav. 13 agosto 2007, n. 17652).
Quanto alla certezza temporale della ricezione della comunicazione di recesso da parte del lavoratore va osservato che il sistema di chat whatsapp garantisce al mittente e al destinatario del messaggio valida evidenza in ordine alla data, all’ora e alla prova dell’avvenuta ricezione (“doppia spunta grigia”). Vieppiù, la chat garantisce al mittente pure la prova di avvenuta lettura (“doppia spunta blu”) da parte del destinatario, cosa che, per esempio, evidentemente non è permessa con l’utilizzo della raccomandata: è possibile, infatti, in questo secondo caso, avere contezza solo dell’avvenuta ricezione della raccomandata non anche chiaramente del giorno e l’ora in cui questi abbia effettivamente deciso di aprire la busta e leggere il contenuto.
Lug 3