In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore sostenendo che quest’ultimo abbia già un altro impiego, è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova di tale nuovo impiego come fonte di reddito, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la sua nuova assunzione a seguito del licenziamento, ccome ipotesi riduttiva del danno da egli stesso lamentato.
Lo ha sostenuto di recente Corte di Cassazione, Sez. lavoro, 10/11/2017, n. 26678.
Nov 16