Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato all’inizio del mese di novembre il documento “Linee guida su infomativa e valutazione della crisi d’impresa” che potete trovare a questo link.
Il documento tocca molti aspetti interessanti e costituisce un’utile guida non solo per i professionisti della crisi d’azienda, ma anche per gli stessi imprenditori.
Il documento precisa, fra l’altro, che la temporanea illiquidità e il “rischio” di insolvenza rappresentano possibili fattispecie di crisi che non bisogna assolutamente confondere con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 della legge fallimentare. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la temporanea illiquidità, presupponendo la capacità dell’imprenditore commerciale di acquisire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento, idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili, consiste, al contrario dell’insolvenza in una crisi economica momentanea e reversibile. Ne consegue che l’insolvenza, quale stato di illiquidità assoluto e definitivo, costituisce di fatto un aggravamento irreversibile della temporanea illiquidità, certificando così quello stato di crisi che da semplice “rischio” diventa, appunto, insolvenza.
Concretandosi sostanzialmente in una situazione economica che, sulla base degli elementi sintomatici raccolti, volgerà allo stato di decozione, il semplice “rischio” di insolvenza non può certamente ancora essere confuso con il presupposto oggettivo del fallimento o di un’altra procedura concorsuale.
Anche nei casi in cui la crisi si riveli potenzialmente anticipatrice dell’insolvenza, vale a dire quando le due fasi manifestano ampie aree di sovrapposizione temporale e causale, le stesse non possono essere confuse o esaminate attraverso gli stessi strumenti di indagine.
Nov 9