Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che ha apportato “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il Consiglio dei ministri n. 43 dell’ 8 settembre 2017, ha approvato, in esame preliminare, un nuovo decreto legislativo (si tratta del sesto decreto correttivo) recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il nuovo decreto integra e modifica alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, al fine di accelerare l’attuazione dell’agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.
1) Le linee portanti del nuovo intervento legislativo sono:
a) proseguire nell’opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento;
b) rafforzare la natura di “carta di cittadinanza digitale” della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online;
c) promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;
d) garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;
e) rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale;
f) promuovere un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.
2) Con l’entrata in vigore del Decreto sarà rafforzata l’importanza del “domicilio digitale”, che il nuovo schema di decreto definisce ora in modo molto sintetico: “un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (art. 1, comma 1, lett. n-ter)).
Esso non sarà più costituito soltanto da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); per le persone fisiche saranno, infatti, previste anche altre modalità.
Si tratta di un indirizzo online che consentirà di dialogare con la P.A. senza attendere la funzionalità a regime dell’Anagrafe unica della popolazione residente (ANPR) che è ancora in fase di sviluppo.
L’indirizzo elettronico adottato da ciascun cittadino sarà, pertanto, l’unico canale di comunicazione con le pubbliche amministrazioni, dove ricevere ogni tipo di notifica e comunicazione, comprese le multe.
Peraltro già oggi la stessa funzione del domicilio digitale è svolta dalla PEC obbligatoria per molti soggetti: per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per le imprese e le società iscritte nel Registro delle imprese.
Un successivo regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non dovrà essere obbligatoria la PEC.
3) Tutti i domicili digitali dei cittadini che aderiranno al nuovo servizio verranno raccolti in una sorta di indice nazionale realizzato presso l’Agenzia per l’Italia digitale: un elenco degli indirizzi online delle persone fisiche e dei soggetti privati in formato aperto e liberamente consultabile.
Secondo quanto disposto dal nuovo art. 6-quater è, infatti, prevista l’istituzione di un “Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”. Si tratta di un pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti.
4) Con la modifica dell’art. 17 del CAD (ora rubricato “Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale”), lo schema di decreto prevede l’introduzione di una nuova figura: il “difensore civico per il digitale”, il cui ufficio viene istituito presso l’AdID.
Al garante, chiunque potrà presentare segnalazioni relativamente a presunte violazioni del CAD o delle altre norme in materia di digitalizzazione.
5) Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 20 “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. [ … ].
Viene introdotto un processo di firma elettronica “con previa identificazione del suo autore” creando così una nuova fattispecie di sottoscrizione.
Questa nuova modalità di sottoscrizione potrà essere utilizzata anche per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica come stabilito nell’articolo 65 (come ora modificato dall’art. 55 dello schema di decreto).
6) L’articolo 40-ter, aggiunto dall’art. 35 dello schema di decreto, introduce l’innovativo “Sistema di ricerca documentale”: sistema “volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41, nonché a consentirne l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.”.
7) Per quanto riguarda lo SPID e il suo futuro il nuovo comma 2-quater dell’articolo 64, come modificato dall’art. 53 dello schema di decreto, stabilisce: “L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies”. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dovrà stabilire la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line”.
8) Il domicilio digitale dovrebbe portare a circa 250 milioni di euro di risparmi all’anno. Basta pensare, infatti, che il nuovo indirizzo via internet porterà ad azzerare gradualmente le spese postali. Ma non solo. Le PP.AA. non dovranno più sostenere – si legge nella relazione tecnica al decreto – “i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.)”.
Set 2