Da un progetto del Sen. Mauro Del Barba e altri (disegno di legge n. 1882, depositato in Senato il 17 aprile 2015), la figura della “Società Benefit” è stata ora inserita nella Legge di stabilità 2016.
Nel testo del maxiemendamento, approvato dal Senato il 20 novembre 2015, all’articolo 1, nei commi dal 198 al 206, vengono, infatti, dettate una serie di disposizioni finalizzate a promuovere la costituzione di una nuova figura societaria, la “società benefit”, che, nell’esercizio di un’attività economica a scopo di lucro, persegue anche una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile e sostenibile.
Per “Beneficio comune” si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Queste società potranno essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel Codice civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel Libro V, Titoli V e VI, nel rispetto della specifica disciplina e avranno come fine, oltre quello di destinare i propri utili ai soci, anche quello di dichiarare nel suo oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera, vincolando quindi le decisioni degli amministratori.
L’Italia sarà così la prima in Europa ad introdurre nel suo ordinamento questa figura giuridica.
Nov 24