Mar 11

NESSUN DIRITTO ALL’OBLIO PER I DATI DEL REGISTRO IMPRESE

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Non esiste diritto all’oblio per le informazioni sulle persone fisiche contenute nel Registro delle imprese e conoscibili dal mercato senza limiti di tempo.
A dichiararlo è la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 9 marzo 2017, resa nella causa C-398/15, che ha visto avversari da una parte l’amministratore di una Srl, impegnata nel settore delle costruzioni, e dall’altra una Camera di Commercio.
I giudici del Lussemburgo hanno, però, aggiunto che decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società, la legislazione dei singoli stati può prevedere in casi eccezionali che l’accesso dei terzi sia limitato.
La vicenda processuale, sorta in Italia, riguarda l’amministratore di una società che si è rivolto al Tribunale per ottenere la cancellazione dei dati che lo collegavano al fallimento di una società di cui era stato amministratore in passato, sostenendo che l’accessibilità di tali dati ostacolava la sua attuale professionale, nel campo immobiliare.
La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato dalla Camera di Commercio (a cui il Tribunale aveva ordinato l’anonimizzazione dei dati che collegano l’amministratore di una società al fallimento della prima società condannandola al risarcimento del danno cagionato all’amministratore in questione), ha investito la Corte di Giustizia europea di alcune questioni pregiudiziali, chiedendo se la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché la Direttiva 68/51/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (come modificata dalla Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003) in tema di pubblicità degli atti delle società, ostino a che chiunque possa accedere, senza limiti di tempo, ai dati relativi alle persone fisiche contenuti nel Registro delle imprese.
Con la sentenza pubblicata il 9 marzo 2017, la Corte di Giustizia accoglie le conclusioni dell’avvocato generale ribadendo che la pubblicità del Registro delle imprese ricopre una funzione essenziale, garantendo la certezza del diritto nelle relazioni tra le società e i terzi e tutelando gli interessi di questi ultimi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale.
Il punto controverso riguarda, tuttavia, la possibilità di cancellare i dati personali o limitarne l’accesso da parte dei terzi, decorso un certo periodo di tempo dalla cessazione delle attività societarie e su richiesta della persona interessata.
La Corte di Giustizia rileva che il semplice decorso di un lasso temporale, o la cessazione della società cui i dati si riferiscono, non fa venir meno l’interesse, per i terzi, a poter consultare le informazioni contenute nel Registro delle imprese. Anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere, possono ancora sorgere questioni per cui è necessario disporre dei dati delle persone fisiche contenuti nel Registro delle imprese.
Tuttavia, la sentenza apre alla possibilità, per le persone fisiche interessate, di richiedere che l’accesso ai dati personali venga limitato, precisando che la valutazione spetta agli Stati membri.
In casi particolari, dunque, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società, possono esservi ragioni specifiche, da valutare in concreto, che giustificano una limitazione dell’accesso dei dati personali ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.
In conclusione, allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche possano chiedere all’autorità incaricata della tenuta del registro di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.