Nov 15

NIENTE PIU’ C.M.S. NEL CALCOLO DEL TAEG

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Con la sentenza n. 22270 del 3 novembre 2016 la Corte di Cassazione ha previsto che la disposizione dettata dall’art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ., dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni ed alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl’interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto.
La Suprema Corte, premettendo un breve excursus sulla natura della commissione di massimo scoperto e sulla evoluzione normativa della relativa disciplina, ha disatteso il motivo principale di ricorso dei fideiussori, escludendo la CMS dagli oneri rilevanti ai fini delle verifiche di usurarietà per il periodo antecedente al 1.1.2010, operando un netto revirement rispetto alla posizione assunta in sede penale con tre precedenti decisioni (cfr. Cass. pen., Sez. II, 12 febbraio 2010, n. 12028; 14 maggio 2010, n. 28743; 23 novembre 2011, n. 46669) e conformandosi invece ad un precedente del giugno 2016, laddove si era già ravvisato un mutamento di orientamento (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 2016, n.12965).
In riferimento alla possibilità di tenere conto nel computo del tasso d’interesse anche della CMS, i giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato che tale componente, costituendo “la remunerazione dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dalla sua utilizzazione”, dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto: questa qualificazione è stata ritenuta sempre preferibile anche alla luce delle indicazioni emergenti dalle istruzioni della Banca d’Italia e dalle successive rilevazioni del tasso soglia (ante 2009), in cui è stato puntualizzato che la commissione in esame non deve essere computata ai fini della rilevazione dell’interesse globale di cui alla l. n. 108/96.
In particolare, la Banca d’Italia, dapprima in una circolare emanata nel 1996 ed in seguito nelle istruzioni impartite per la rilevazione del TEG, aveva ribadito che la CMS non entra nel calcolo del TEG, ma viene rilevata separatamente, ed espressa in termini percentuali.