Ott 30

NOVITA’ PER IL CODICE APPALTI

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il Provvedimento 5 ottobre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Il regolamento, composto da 14 articoli ed entrato in vigore il 20 ottobre 2016, introduce una nuova disciplina della funzione di componimento delle questioni controverse insorte in sede di gara, svolta dall’Autorità ai sensi dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Secondo quanto disposto dal citato comma 1, dell’art. 211, “su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo.”.
L’articolo 2 del regolamento individua i soggetti che possono rivolgere richiesta di parere di precontenzioso all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero la stazione appaltante, o una o più parti interessate o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.
La disposizione precisa al riguardo che sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Al comma 1 viene, inoltre, precisato che la formulazione del parere attiene a questioni a “questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara”, posto che il precontenzioso si fonda non su “semplici” questioni interpretative ma su “questioni controverse”, sulle quali cioè le parti manifestano posizioni contrapposte.
L’articolo 3 stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza singola.
Quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante (art. 3, comma 1).
Quando l’istanza è presentata da una parte diversa dalla Stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell’istruttoria, l’Autorità formula alla stazione appaltante l’invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere (art. 3, comma 7).
L’articolo 4 disciplina, invece, il caso in cui l’istanza sia presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, manifestando la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere di precontenzioso; in questo caso il parere è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito (art. 4, comma 1).
L’articolo 5 individua l’ordine di trattazione delle istanze pervenute, mentre l’articolo 6 detta una disciplina delle cause di inammissibilità e di improcedibilità delle richieste di parere di precontenzioso.
L’articolo 10 introduce e disciplina l’istituto del parere in forma semplificata, che rimane limitato al solo caso di pareri non vincolanti.
In allegato al regolamento vengono riportati i due moduli per la presentazione di istanza singola (Allegato 1) e di istanza congiunta (Allegato 2) di parere di precontenzioso.
Entrambi i modelli devono essere trasmessi, unitamente agli allegati, attraverso un’unica comunicazione PEC indirizzata alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it.
I moduli dovranno essere inviati esclusivamente in originale digitale e sottoscritti con firma digitale da parte dell’istante. Non vengono accettati istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i requisiti minimi appena richiamati.