Con la circolare n. 13 del 21 marzo 2018, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in accordo con il Dipartimento delle Finanze, fornisce chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo.
La legge di bilancio 2018, con la modifica dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, ha previsto, da un lato, la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da 10.000,00 euro a 5.000,00 euro del limite di importo oltre il quale le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti pubblici, anche economici, e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento sono tenute a verificare, anche per via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, dall’altro lato, l’estensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione.
Nei tredici paragrafi in cui si articola la circolare, oltre a dar conto dell’aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l’analisi dell’ambito soggettivo di riferimento (Punto 2) ed esamina, al fine di offrire in merito soluzioni interpretative. una serie di profili critici della disciplina in discorso, afferenti, ad esempio, alla scissione dei pagamenti (Punto 3), all’inadempienza contributiva (Punto 7), alla cessione del credito (Punto 8), ecc..
Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità (Punto 10), mediante, in particolare, la rinnovazione dell’accluso modello denominato Allegato A, che sostituisce quello unito alla precedente circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS. La sostituzione di tale modello è dovuta al fatto che, dal 1° luglio 2017 è stato istituito l’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, in luogo di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a..
Mar 26