Giu 8

NUOVE INCOMPATIBILITA’ PER CURATORI E AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2018, il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54, recante “Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 25 giugno 2018, consta di 6 articoli ed è volto ad intervenire su specifiche cause di incompatibilità, al fine di “evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria”, secondo quanto disposto dall’art. 33, comma 3 della legge 161 del 2017 (modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
In particolare, il decreto prevede nuove cause di incompatibilità per le nomine degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori e dei curatori fallimentari nelle procedure concorsuali. L’incompatibilità riguarda, in particolare, le ipotesi di legami di parentela, affinità, convivenza o rapporti di assidua frequentazione con i magistrati dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che conferisce l’incarico. Spetta al Presidente della Corte di appello il potere di vigilanza sulle nomine.
Ai sensi delle nuove disposizioni, non potrà assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, chi è legato da rapporto matrimoniale, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado o di assidua frequentazione con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico.
Le medesime previsioni vengono espressamente estese anche ai curatori fallimentari, ai commissari giudiziali, ai rispettivi coadiutori nonché agli altri organi delle procedure concorsuali.
Con l’aggiunta dell’art. 35.1. al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, viene previsto che l’amministratore giudiziario, al momento dell’accettazione dell’incarico e, comunque, entro due giorni dalla comunicazione della nomina, è tenuto a depositare presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente l’incarico, una dichiarazione che attesta l’insussistenza delle cause di incompatibilità.
In caso di violazione o nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità, il tribunale provvede d’urgenza alla sostituzione del soggetto nominato.
In presenza, poi, di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, viene previsto che il tribunale lo segnali:
– all’organo competente dell’ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione in ordine all’esercizio dell’azione disciplinare;
– al presidente della Corte di appello affinché ne dia notizia a tutti i magistrati del distretto.
Attraverso i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, il presidente della Corte di appello avrà la possibilità di estrarre le dichiarazioni depositate; lo stesso dovrà quindi tenere conto delle risultanze ivi contenute ai fini dell’esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del proprio potere di sorveglianza.