Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07 giugno 2018 il decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Il decreto entra in vigore a partire dal 22 giugno 2018.
Il decreto recentemente approvato dal Governo ha in particolare ampliato il divieto – già esistente – di acquisire, rivelare o utilizzare, informazioni ed esperienze aziendali in modo abusivo, ad eccezione del caso in cui le informazioni siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava. Inoltre, nel decreto si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.
Riguardo alle sanzioni, il decreto è intervenuto, tra l’altro, sull’art. 623 del codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a 2 anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Specifiche previsioni sono infine rivolte a preservare la segretezza delle informazioni duranti i processi.
Il provvedimento sostituisce alla nozione di “informazioni aziendali riservate”, quella di “segreti commerciali”, ponendo l’accento anche alle condotte colpose non prese in considerazione in passato ma che ora richiedono una particolare attenzione posto che la loro previsione viene vista come un valido strumento per ridurre il rischio di diffusione di pratiche illecite.
Il decreto ammette inoltre, su richiesta di parte, la possibilità di adottare un percorso alternativo a quello delle misure cautelari, come il pagamento di un indennizzo che deve essere sempre adeguato in rapporto al pregiudizio subito dalla parte che lo ha richiesto. In particolare, l’importo indennizzato non deve superare quanto si sarebbe dovuto versare per l’uso legittimo del bene sottoposto a segreto commerciale.
Si prevede infine l’integrazione dell’art. 388 c.p. con la previsione secondo cui anche chi aggira l’esecuzione di un provvedimento di inibizione o correzione emesso dal giudice a tutela dei diritti di proprietà industriale o chi trasgredisce l’ordine di riservatezza risponde del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Giu 9