Ago 28

NUOVE NORME DI ATTUAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

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Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 205 del 8 agosto 2017, i seguenti due regolamenti, che si applicheranno a decorrere dal 1° ottobre 2017:
1) il Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96;
2) il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell’Unione europea.
1) Il regolamento delegato 2017/1430/UE stabilisce:
a) informazioni dettagliate sulla procedura per la presentazione e l’esame di un’opposizione alla registrazione di un marchio UE presso l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (artt. 1 – 9);
b) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla modifica di una domanda di marchio UE (art. 11);
c) informazioni dettagliate relative alle procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato (artt. 12 – 19) ;
d) il contenuto formale di un atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l’esame di un ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso, le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso e le condizioni nelle quali le decisioni sui ricorsi devono essere adottate da un solo membro (artt. 21 – 48);
e) le modalità dettagliate per la procedura orale e per l’istruzione (artt. 49 – 55);
f) le modalità dettagliate della notifica da parte dell’Ufficio (artt. 56 – 62) e le norme in materia di mezzi di comunicazione con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (artt. 63 – 66);
le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini (artt. 67 – 69);
h) la procedura di revoca di una decisione (art. 70) o di sospensione del procedimento (art. 71);
i) le modalità dettagliate di prosecuzione del procedimento dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (art. 72);
le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune, le condizioni alle quali i dipendenti e i mandatari abilitati depositano una procura e il suo contenuto nonché le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall’elenco dei mandatari abilitati (artt. 73 – 75);
k) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia, e la procedura per la presentazione e l’esame di un’opposizione a una registrazione internazionale (artt. 76 – 79).
2) Il regolamento di esecuzione 2017/1431/UE stabilisce:
a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda di marchio UE da depositare presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (artt. 2 e 3);
b) la documentazione necessaria per rivendicare la priorità di una domanda anteriore e la preesistenza nonché le prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione (artt. 4 – 6);
c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di una domanda di marchio UE (art. 7);
d) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una domanda, le indicazioni su come l’Ufficio deve trattare tale dichiarazione e le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale (art. 8);
e) il contenuto e la forma del certificato di registrazione (artt. 9 e 10);
f) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una registrazione e le indicazioni su come l’Ufficio deve trattare tale dichiarazione (art. 11);
g) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle richieste di modifica e in quelle di modifica del nome o dell’indirizzo (art. 12);
h) il contenuto di una domanda di registrazione di un trasferimento, la documentazione necessaria per determinare un trasferimento e le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale (artt. 13 e 14) ;
i) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia e la documentazione necessaria per determinare l’accordo di un terzo (art. 15);
j) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento d’uso di un marchio collettivo UE e nel regolamento d’uso di un marchio di certificazione UE (artt. 16 e 17);
k) gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali ed effettivamente sostenute (art. 18);
l) determinate informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (art. 19);
le modalità dettagliate con cui l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettere a disposizione i fascicoli per la consultazione (artt. 20 e 21);
n) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione e nella pubblicazione di un’istanza di trasformazione (artt. 22 e 23);
o) in quale misura i documenti giustificativi da utilizzare in un procedimento scritto dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale possano essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione, la necessità di fornire una traduzione nonché i requisiti standard delle traduzioni (artt. 24 – 26);
p) le decisioni che devono essere prese da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento (art. 27);
q) in merito alla registrazione internazionale dei marchi (artt. 28 – 36).
Le disposizioni e le modalità di applicazione stabilite dai due regolamenti si riferiscono alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009, modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 e si applicheranno a decorrere dal 1° ottobre 2017.