E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”.
L’articolo 2 detta disposizioni in materia di diritto d’autore in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Nello specifico, l’Autorità Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) potrà – su istanza dei titolari dei diritti – “ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell’informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti”.
In sostanza, si attribuisce all’AGCOM il potere di intervenire immediatamente per ordinare in via cautelare l’interruzione dei comportamenti che si risolvono in una violazione del diritto d’autore e di decidere misure che impediscono la reiterazione degli illeciti.
Grazie a questa norma, nel nostro Paese, le piattaforme elettroniche saranno tenute a rimuovere i contenuti illeciti e ad impedirne la riproduzione.
Si vuole in tal modo evitare che chi opera illegalmente possa continuare a farlo, trincerandosi dietro la presunta irresponsabilità della piattaforma che ospita i contenuti o giovandosi dell’extraterritorialità:
L’Autorità dovrà disciplinare con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare venga adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonchè i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo; i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale verrà adottata la decisione definitiva dell’Autorità.
Con il medesimo regolamento dovranno essere individuate misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall’Autorità medesima.
Nov 11