Gen 24

NUOVE TUTELE PER IMPRESE E COSUMATORI CONTRO ABUSI CONCORRENZIALI

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il Decreto legislativo 19 dicembre 2017, n. 3, recante “Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea”.
Il decreto – che entrerà in vigore a decorrere dal 3 febbraio 2017 – è stato emanato in attuazione della Direttiva 2014/104/UE, che introduce negli Stati membri norme uniformi volte a favorire le azioni di risarcimento, da parte di imprese e consumatori, che lamentino di aver subito un danno in conseguenza di intese anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante.
«Soggetto danneggiato» può essere una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalità giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.
Nello specifico, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei soggetti danneggiati, il decreto introduce meccanismi di acquisizione delle prove che affidano al giudice il potere di richiedere alle parti, ai terzi e alle stesse Autorità garanti della concorrenza l’esibizione di elementi utili al giudizio instaurato ai fini del risarcimento del danno da illecito antitrust, per consentire ai danneggiati stessi, anche acquirenti indiretti, di superare le asimmetrie informative che rendono attualmente difficile l’azione risarcitoria (artt. 3 e 4).
Il giudice può ordinare alle parti o al terzo di esibire «le prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità». Questi ordini però devono contenere indicazione specifica e circoscritta degli elementi di prova che si vogliano far esibire (art. 4, commi 2 e 3).
In ogni caso, le parti e il terzo hanno diritto di essere ascoltati dal giudice, prima che questi provveda a norma del citato articolo 3.
Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che sarà devoluta a favore della Cassa delle ammende (art. 6, comma 1).
Sono poi regolati i rapporti tra la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e la decisione del giudice della causa del risarcimento del danno, prevedendo che ai fini dell’azione per il risarcimento si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’Autorità garante italiana non più soggetta ad impugnazione.
Viene anche precisato che il sindacato del giudice amministrativo sulla decisione dell’Autorità garante comporta la verifica dei fatti posti a fondamento della decisione stessa e che la valutazione del giudice si estende ai profili tecnici della vicenda (art. 7, comma 1).
Il decreto disciplina inoltre l’efficacia nel giudizio risarcitorio della decisione definitiva con cui un’Autorità garante della concorrenza di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza (art. 7, comma 2).
Infine, il provvedimento disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento (art. 8), la responsabilità in solido degli autori della violazione (art. 9), la quantificazione e la valutazione del danno (artt. 14 e 16), concentrando presso tre Sezioni specializzate in materia di impresa (Milano, Roma, Napoli) la competenza per le controversie in merito, anche promosse per il tramite di azioni di collettive (art. 18).