Set 18

NUOVI OBBLIGHI PER LE ETICHETTE ALIMENTARI

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Il Consiglio dei Ministri n. 44 del 15 settembre 2017 ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”.
Il decreto reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.
L’obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare.
L’Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni all’Ispettorato repressione frodi (ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari)
Il decreto prevede, dunque, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio.