Iniezione di liquidità per bloccare la crisi dell’impresa, senza aspettare i tempi della procedura concordataria: questa, in sintesi, la finalità del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, che ha rivisto l’istituto del concordato preventivo. Il decreto legge corregge la prassi attuale che differisce l’intervento finanziario al momento della presentazione del piano di concordato. Una prima risorsa finanziaria può arrivare prima che siano stati predisposti il piano e la proposta di concordato: il tribunale, infatti, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili nella fase che ha inizio con il deposito della domanda “prenotativa” di concordato.
Con la modifica al primo comma dell’articolo 182-quinquies si chiarisce che il tribunale può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili nella fase che ha inizio con il deposito della domanda “prenotativa” di concordato (articolo 161, sesto comma, Legge Fallimentare).
Questo significa che una prima risorsa finanziaria può arrivare, dunque, prima che siano stati predisposti il piano e la proposta di concordato.
Anzi, la disponibilità liquida deve servire proprio a consentire che il piano possa essere presentato.
Lug 5