Giu 23

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER LE START UP INNOVATIVE

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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 (Supplemento Ordinario n. 31), la Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (c.d. “Manovra correttiva 2017”).
All’art. 57, comma 3-ter, con una modifica all’articolo 31, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, viene previsto che il regime agevolativo di cui godono le Start-up innovative si applichi per cinque anni e non più per quattro anni.
La modifica, introdotta nel corso dell’iter di conversione della Manovra correttiva 2017, elimina lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di Start up innovativa (5 anni) e la durata massima dell’intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni), che aveva generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato.
Dopo oltre 2 anni, la durata del regime agevolato previsto dall’articolo 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 viene adeguata alla durata dello status di Startup innovativa come allungata dal D.L. n. 3/2015 (c.d. “Decreto Investment Compact”).
Il nuovo comma 4, dell’art. 31 del D.L. n. 179/2012, stabilisce testualmente: «Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi”.
In sostanza – fatto salvo il diverso termine previsto dall’art. 25, comma 3, dello stesso D.L. n. 179/2012 se applicabile (4 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se la start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti; 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti; 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti) – viene ora previsto che la Start-up innovativa cessa dall’applicazione del regime agevolativo, qualora perda uno dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 25, prima della scadenza del termine di 5 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del Registro delle imprese e in ogni caso al raggiungimento di tale termine.