E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 (Supplemento Ordinario n. 14), la Legge 28 febbraio 2017, n. 19, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe”.
Mai titolo di una legge fu più azzeccato di “Decreto Milleproroghe” per descrivere misure accomunate dalla necessità di ottenere lo slittamento di una norma, il rinvio di un provvedimento o la sospensione di una disposizione.
La legge di conversione n. 19/2017 – in vigore dal 1° marzo 2017 – contiene importanti differimenti normativi, che riguardano: fisco, lavoro, previdenza, Pubblica Amministrazione, salute, musica, editoria, taxi e noleggio con conducente, ambulanti e normativa Bolkestein e tanto altro.
Slitta dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
Gli impianti termici degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno ancora coprire con fonti rinnovabili al minimo il 35% dei consumi; dal 1° gennaio 2018 si passa al 50%.
Rinviato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomìni con impianti centralizzati.
Slitta dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.
Si proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l’esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi; più in dettaglio, si tratta del termine previsto per conferire la delega al Governo a riformare il sistema dei confidi (art. 1, comma 1 legge 13 luglio 2016, n. 150).
Prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre;
Prorogato, dal 31 dicembre 2016 fino al trasferimento delle funzioni di vigilanza all’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (previsto dall’art. 1, comma 36, legge n. 208/2015), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine per l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
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