Sono tante le novità che verranno introdotte nel settore assicurativo con l’attuazione della Direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, tra queste l’Arbitro per la risoluzione delle controversie tra clienti e assicurazioni.
L’articolo 15 della Direttiva (rubricato “Risoluzione stragiudiziale delle controversie”) stabilisce infatti che gli Stati membri dovranno garantire che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell’Unione e del diritto nazionale, “procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti”.
Gli Stati membri dovranno, inoltre, garantire che tali procedure “siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo” e che gli organi preposti “collaborino alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva”.
Il modello dell’arbitro assicurativo è lo stesso già presente nel settore bancario e assicurativo.
Gli obiettivi? Ridurre i costi legati al contenzioso giudiziario nella speranza che si rifletta positivamente sull’importo dei premi assicurativi. Attraverso l’introduzione di un efficace rimedio di risoluzione delle controversie, decisamente più rapido ed economico, si aspira ad ottenere un alleggerimento del lavoro e dei costi del contenzioso giudiziario, con effetti positivi sui premi assicurativi.
Questa innovazione comporterà modifiche al Codice del Consumo, al Codice delle Assicurazioni e il raccordo con la disciplina della mediazione assistita.
La relazione di accompagnamento allo schema del decreto di attuazione della Direttiva UE 2016/97 prevede che, in virtù dell’istituzione di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie :
– si dovranno aggiornare gli artt. 141 e 141-octies del Codice del Consumo per inserire l’IVASS tra le Autorità competenti in materia di ADR;
– si dovrà inserire un nuovo articolo, il 187–ter, rubricato “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie”, nel Titolo XIII – Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato (artt. 182 – 187-bis) – del Codice delle Assicurazioni.
All’art. 5 (rubricato “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa”), comma 1, lett. d), la legge delega 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) prevede che i soggetti sottoposti alla vigilanza dell’IVASS, avranno l’obbligo di aderire alle procedure di risoluzione extra-giudiziale delle controversie, demandando a un decreto “la definizione dell’organizzazione e funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché alla individuazione del relativo ambito di competenza ed alle procedure e criteri di selezione dei soggetti che dovranno nel concreto esaminare e risolvere le controversie assicurative”.
La previsione di rimedi stragiudiziali alternativi non pregiudicherà il ricorso ad ogni altro strumento di tutela già previsto dall’ordinamento.
Sempre a un decreto è affidata poi “la determinazione le modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 187-ter”.
Verrà inoltre garantito “il necessario raccordo con la normativa vigente in materia di mediazione assistita (art. 5, comma l-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28), prevedendo che il ricorso al procedimento presso l’Arbitro assicurativo equivale, ai fini del successivo esercizio dell’azione in giudizio (condizione di procedibilità), al preventivo esperimento del procedimento di mediazione assistita”.
Giu 4