Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016 la Delibera Consob del 4 maggio 2016 n. 19602 di istituzione dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione del regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
La competenza dell’Arbitro riguarderà le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.
Sono altresì esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario dei suddetti obblighi che non hanno natura patrimoniale.
Il nuovo arbitro Consob si aggiunge al già esistente Ombudsman bancario in materia finanziaria ed amplia pertanto la possibilità di ricorrere a forme alternative di risoluzione delle controversie con il mondo bancario.
Mag 25