Il Tribunale di Milano, con la recente sentenza n. 9103/2015, ha riconosciuto la celebrità internazionale del brand “Nivea ®” della società tedesca Beiersdorf, stabilendo che la parola “Neve” non possa essere utilizzata da altri concorrenti come marchio nel settore cosmetico in quanto confondibile con il marchio “Nivea”. La sentenza afferma il principio della confondibilità concettuale.
Settembre 18