E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.
Questi alcuni dei punti essenziali del decreto:
1) Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al regolamento UE relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (cosiddetto IFR – Interchange Fees Regulation).
2) Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento:
– per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non potrà essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa;
– per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non potrà essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione.
3) Il regolamento detta, inoltre, i requisiti tecnici e le regole commerciali uniformi, “allo scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori”.
Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento: chi utilizzerà POS e Bancomat beneficerà, ad esempio, di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150,00 a 50,00 euro.
Con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di tutti gli strumenti di pagamento elettronici alternativi al contante viene poi confermato e generalizzato il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di surcharge).
4) Relativamente alle commissioni interbancarie, per le “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte (carte prepagate, carte di debito e carte di credito), commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5,00 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5,00, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per cifre molto basse.
Inoltre, per quanto riguarda le “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al 9 dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carta di pagamento.
In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.
Quanto sopra si applica anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.
5) Vengono, inoltre, meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla PSD2, i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad esempio per gli strumenti a “spendibilità limitata” (in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali).
6) Viene inoltre chiarita la possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili).
7) Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa, quali autorità nazionali competenti ad assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento, la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
8) Infine, è aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche.
Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento che disattendo le presenti disposizioni si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.
Le sanzioni amministrative sono erogate dalla Banca d’Italia.
Gen 16